sabato 24 aprile 2010

SCUOLA FAMILIARE - HOME SCHOOLING - E' BOOM ANCHE IN ITALIA

Gruppi o e reti che che si occupano di scuola familiare in Italia:
- http://it.groups.yahoo.com/group/scuolafamiliare/

- Progetto di SCUOLA FAMIGLIARE ( per il momento-2009- con 5 bimbi in età PRIMA ELEMENTARE cioè 5/6 anni) a Farneto Bologna-S.Lazzaro (per info: Monica - info@cropcirco.com)

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HOME SCHOOLING - COSA DICE LA LEGGE IN ITALIA
Molti non sanno che in Italia non è la scuola ad essere obbligatoria ma l’istruzione, e che è possibile scegliere metodi di istruzione alternativi al sistema scolastico pubblico e privato, come la scuola a casa (homeschooling).

Contrariamente a quello che si dice -chiamandola scuola dell'obbligo- in Italia a essere obbligatorio è un grado d’istruzione minimo, come previsto dalla legge. La Costituzione garantisce che sia un diritto e un dovere del genitore occuparsi dell’istruzione del figlio, qualora non se ne possa occupare direttamente (anche pagando un insegnante o una scuola privati), se ne prende carico lo Stato.

Numerosi articoli di legge regolamentano la scuola, fermo restando che chiunque -disponendo dei necessari mezzi materiali e non- ha il diritto di occuparsi personalmente dell’istruzione del figlio. Questa opzione si chiama per la legge scuola paterna, ma è più conosciuta come scuola familiare o scuola a casa (homeschooling).

Nessun esame è obbligatorio a parte quello di licenza media inferiore, un diritto/dovere per ogni cittadino italiano. Esistono associazioni impegnate in questo ambito che forniscono informazioni aggiornate e corrette. È necessario comunicare l’intenzione di fare scuola a casa in gennaio, al momento dell’iscrizione, al direttore didattico di competenza.


Gran Bretagna, Canada, Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda annoverano tutti un gran numero di bambini educati a casa. I paesi anglosassoni vantano la tradizione più lunga di homeschooling, e costituiscono un punto di riferimento internazionale importante. In lingua inglese esistono numerosi siti internet con forum di scambio, associazioni e pubblicazioni.



La Costituzione, fondamento delle leggi dello Stato, così recita all'articolo 30:"È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli...nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti."All'articolo 33 la Costituzione sottolinea che"L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento...Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione..."L'articolo 34 parla dell'istruzione obbligatoria:"L'istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita." Poiché il capoverso precedente afferma che la scuola è "aperta a tutti" si è generalizzato, parlando sempre di "obbligo scolastico"
O.M. 330 del 27.5.97

Art. 4
- Scuola familiare e privata autorizzata. Esami di idoneità e licenza.
Per scuola familiare si intende l’attività di istruzione elementare svolta direttamente dai genitori o da persona a ciò delegata dai genitori stessi.
Gli alunni che assolvono all’obbligo con tale modalità sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità o gli esami di licenza in una scuola elementare di Stato, nel circolo di competenza territoriale rispetto alla residenza della famiglia. "omissis"
TESTO UNICO IN MATERIA DI ISTRUZIONE PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
D. Lgs. n.297 16.4.1994
PARTE II - ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO II - L'ISTRUZIONE OBBLIGATORIA: DISPOSIZIONI COMUNI ALLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
CAPO I - OBBLIGO SCOLASTICO


Art. 111 - Modalità di adempimento dell'obbligo scolastico (N.d.R.)

1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.
2. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità. (N.d.R.)

In tema di obbligo scolastico è intervenuta -attraverso la consueta tecnica delle normazioni sovrapposte e stratificate- prima la legge 20 gennaio 1999 n. 9, recante disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istruzione, nonché il DM 9 agosto 1999, n. 323 recante il regolamento di attuazione.

Successivamente, nell’ottica prescelta e conferita dal legislatore al cd. Sistema formativo integrato, risulta intervenuto l’art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, a proposito della progressiva istituzione, a decorrere dall’anno 1999-2000, di obbligo di frequenza di attività formative fino a 18 anni, anche in "percorsi integrati di istruzione e formazione".
E’ stata, poi, varata la legge 10 febbraio 2000, n. 30, recante disposizioni-quadro sul riordino dei cicli di istruzione.

In conseguenza degli interventi disciplinatori suddescritti devono essere integralmente riletti, alla luce delle novità normative, gli articoli da 109 a 114 del Testo Unico.
La durata dell’obbligo scolastico, a decorrere dall’anno 1999/2000, deve corrispondere ad un periodo complessivo di istruzione pari a 9 anni.

L’istruzione obbligatoria è gratuita (quindi restano abolite le tasse di iscrizione e frequenza del primo anno di scuola secondaria superiore e si dovrebbe coerentemente provvedere alla fornitura gratuita dei libri di testo).
L’assolvimento dell’obbligo può essere comunicato dai genitori (o esercenti le potestà parentali) che vi provvedano direttamente: v. art. 111, comma 2, e, per i termini della comunicazione, la tabella A allegata al d.P.R. 26 aprile 1992 n. 300.
Per il caso di inosservanza nell’adempimento dell’obbligo scolastico (v. art. 114) si ricorda che essa configura il reato previsto dall'art. 731 codice penale ed è punita con l'ammenda fino a £. 60.000.
L'art. 331 del codice di procedura penale fa obbligo ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio abbiano notizia di un reato perseguibile d'ufficio, di farne denuncia per iscritto da presentare o trasmettere senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
Poiché l'omissione dell'obbligo d'impartire o fare impartire l'istruzione ai minori deve verificarsi “senza giusto motivo”, la giurisprudenza ha ritenuto che gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 114 del T.U. si configurino quali condizioni di punibilità ex art. 44 codice penale.
L'obbligo scolastico è adempiuto anche dai figli di stranieri residenti in Italia che siano cittadini di Paese membro dell'Unione Europea (v. art. 115) e da extracomunitari (v. art. 116). Per l'adempimento dell'obbligo da parte di alunni non vedenti v. art. 322.

3 commenti:

  1. Sono Erika, una mamma italoamericana di Pavia.
    Ho deciso di istruire i miei figli di 1 - 3 - 5 anni a casa poichè non ho scuole valide vicino a me e quelle che ci sono fanno tutte le otto ore che trovo troppo lunghe per bambini così piccoli.
    Sto creando un blog dove vorrei spronare altri a percorrere questa strada che in italia è poco conosciuta. Con il vostro aiuto potrei realizzare una mappa delle famiglie che fanno scuola paterna/ homeschooling/unschooling (oppure che l'hanno fatta o che vorrebbero cimentarsi) perchè penso che ci sia bisogno di creare una rete di supporto e incoraggiamento.
    Per favore inviatemi la vostra storia, delle foto, ciò che volete, al fine di darmi testimonianza della vostra esperienza. Mettendo la vostra email e la zona in cui vi trovate potrò creare un vademecum per chi è interessato.
    GRAZIE,
    Erika (generika@generika.it)

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  2. Ciao, potresti cancellare il mio numero di telefono.
    Grazie
    Francesco D'Ingiullo, figliodelnibbio@libero.it

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  3. Sembra interessantissimo ma il mio astigmatismo mi rende molto difficile leggere rosso chiaro su violetto... Consiglio di cambiare colori... Leggere senza fatica aiuta ricuramente il pubblico a comprendere e trattenere le informazioni, ma soprattuto... Ad arrivare a fine pagina. Grazie.

    Camilla

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